Statuto del 1806

Piano di costituzione per la Società di Agricoltura nel Dipartimento del Crostolo, 1806

Copertina delPiano di Costituzione della Società Agraria di Reggio Emilia 1806 - Biblioteca Società Agraria di Reggio Emilia

Scopo della Società
1.Migliorare in questo nostro Dipartimento del Crostolo, ed estendere l’arte agraria colla instruzione, e con gli incoraggiamenti d’ogni sorta, ecco lo scopo della Società.

Soci
2. I soci che la compongono vengono presi tra i maggiori possidenti, e i sog­getti più distinti per le loro cognizioni, e pel loro interessamento in tutto ciò che riguarda il benessere dell’agricoltura.
3. Essi si ripartiscono in tre ordini, cioè: 1) di soci sedenti, 2) di soci corri­spondenti, 3) di soci aggregati.

Soci Sedenti
4. I soci sedenti sono scelti fra i personaggi più cospicui per l’estensione dei loro lumi nella scienza teorica e pratica della agricoltura, e non oltrepassano il numero di 25.
5. Questi dovranno avere abitazione in città, oppure a tale distanza, che loro non vieti d’intervenire alle sessioni.
6. I soci sedenti hanno l’obbligo d’intervenire a tutte le adunanze, e qualora alcuno di essi lasciasse di soddisfare a questo impegno per un anno consecu­tivo, senza giustificare la propria mancanza con ragioni di legittimo impedi­mento, s’intenderà passato nel numero dei soci corrispondenti. In tal caso la Società resta autorizzata a nominare un altro soggetto che lo rimpiazzi.
7. Dovranno produrre per turno ogni anno almeno una memoria per cia­scuno, oppure il risultato di qualche utile osservazione concernente il miglio­ramento o i progressi della agricoltura. Sono però dispensati da questo dovere il presidente, il segretario, e quelli che sostengono la carica di censori durante l’esercizio delle loro funzioni.
8. Si studieranno più di giovare con l’importanza delle materie pratiche, che di trattenere con sottili teorie, incapaci di una influenza diretta sopra i vantaggi dell’agricoltura.
9. Potranno proporre, e far eseguire nell’Orto agrario di concerto col diretto­re, quelle esperienze che giudicheranno più convenienti, previa l’approvazione del presidente.
10. Deliberanno a pluralità di voti su di ogni soggetto, di cui la Società verrà ad occuparsi.

Soci Corrispondenti
11. I soci corrispondenti saranno presi nei diversi cantoni fra le persone le più versate, in materia di agricoltura. Il loro numero è indeterminato.
12. Essi ragguagliano la Società di tutto ciò che trovano aver relazione con la utilità dell’agricoltura, e che credono poter meritare la considerazione della stessa Società. Annunziano quale sia il metodo generale di coltura nel loro rispettivo cantone, e quali i particolari, che meglio riescano. Espongono i ri­sultati dell’esperienze, e fanno conoscere gli agricoltori più distinti per merito nella pratica dell’arte loro. Le qualità dei terreni che formano il fondo è uno dei principali oggetti della loro osservazione. Ne trasmettono dei saggi alla Società perché vengano sottoposti ad esame ed a cimento. Indicano le specie degli insetti, o vermi che danneggiano i seminati, e le piantagioni, nonché le piante perenni come pure le qualità dei minerali, la natura delle acque, ecc. che si rinvenissero nel loro cantone. Gioverà ancora che descrivano gli animali in­digeni più remarcabili, quanto quelli di passaggio, e rendano conto del tempo che questi vi si trattengono. Danno relazione delle diverse malattie, che affiig­gono gli animali qualunque sia la loro specie, purché interessanti l’agricoltura, ed anche delle loro cause, alle quali si studieranno per quanto è possibile di rimontare. Le diverse temperature e stati dell’atmosfera, le vicende delle sta­gioni, le varietà delle meteore debbono fissare la loro attenzione, per farne ogni anno il rapporto alla Società.
13. I soci corrispondenti intervenendo alle sessioni hanno voto deliberativo.

Soci Aggregati
14. I soci aggregati sono presi dalla classe dei maggiori censiti del Dipar­timento siccome quelli che debbono prendere migliore interessamento per l’avanzamento dell’industria rurale. Il loro numero è parimenti indefinito.
15. Potranno intervenire a tutte le sessioni, produrre memorie, oppure osser­vazioni, e proporre esperienze da farsi nell’Orto agrario di concerto col diret­tore.
16. Essi avranno voto consultivo in tutti gli affari della Società.

Cariche
17. Vi sarà un presidente, un vice presidente, un segretario, un vice segretario, un corpo di censori, un direttore nell’Orto agrario, e un tesoriere. Il presidente, il segretario, il vice segretario, due censori, i quali possono essere scelti o fra i soci sedenti o fra gli aggregati e il tesoriere sono nominati, a pluralità di voti per schede segrete. Il vice presidente viene nominato dal presidente.
Il pro­fessore di agraria è necessariamente direttore dell’Orto della Società. Ai due censori già scelti si uniscono pro tempore il presidente, il segretario e il direttore dell’Orto, i quali formano insieme l’intero corpo dei censori.

Presidente
18. Il presidente propone tutti gli affari da risolversi dalla Società. È incari­cato della polizia delle adunanze. Ordina le sessioni straordinarie. Comunica con le autorità superiori. Dirige economicamente tutte le spese, e unitamente al segretario munisce della sua firma gli atti della Società.
19. Propone un soggetto preso dal numero dei soci sedenti, il quale faccia le sue veci in caso di sua assenza, e che la Società riconoscerà per vice presiden­te.
20. La carica del presidente è annuale. Esso sarà però rieleggibile indetermi­natamente.

Segretario
21. Il segretario ha la custodia dell’archivio, e di tutti gli atti della Società. Tiene carteggio coi soci corrispondenti e colle altre Società Agrarie del Regno, ed anche estere, alle quali, venendone ricercato, partecipa i risultati delle ope­razioni della Società, dipendentemente dalla approvazione della medesima. In ogni sessione informa la Società delle notizie ricevute dai diversi carteggi. Dà un estratto delle memorie e degli atti inviati dalle altre Società. È incaricato della edizione degli atti che la Società giudicherà degni delle stampe.
22. All’occasione della distribuzione dei premi nell’apertura della pubblica se­duta da tenersi per tale oggetto recita una opportuna prolusione, in cui dimo­stra la importanza dei soggetti, per cui la Società è venuta a decretarli.
23. Le sue funzioni sono perpetue.
24. La Società nomina un soggetto preso dal numero dei soci sedenti oppure aggregati il quale aiuti il segretario nel disimpegno delle sue funzioni e che sarà riconosciuto per vice segretario. Questi farà pure le veci del segretario in caso di legittimo impedimento .
25. Le funzioni del vice segretario saranno annuali. Potrà essere rieletto.

Censori
26. Il corpo dei censori decreta sulla scelta dei quesiti, che si espongono ogni anno al concorso, esamina le memorie esibite su i quesiti proposti e così i risultati delle operazioni ed esperienze agrarie richieste dalla Società e ne ag­giudica i premi. Nessun atto della Società potrà pubblicarsi colle stampe senza la revisione dei censori.
27. Sono annue le incombenze dei censori, i quali però possono essere confer­mati nelle medesime.

Direttore dell’ Orto
28. Il direttore dell’Orto fa eseguire le esperienze proposte tanto dai soci se­denti che dagli aggregati. Dirige tutti i lavori: concerta col presidente le spese necessarie per tali oggetti. È incaricato della provvista degli strumenti rurali i più necessari. Provvede tutte le semenze, e piante più utili sia per l’uso del­l’Orto, che per distribuirne, contro il corrispondente rimborso a chi ne farà richiesta. Restano pure a lui affidate le osservazioni meteorologiche, delle quali dovrà rendere conto in fine d’anno alla Società.

Tesoriere
29. Il tesoriere è incaricato della esazione degli assegni fatti alla Società, e della loro custodia. Non fa pagamento alcuno, se non dietro l’ordine del presi­dente, e del di lui mandato. Tiene un esatto conto di tutto per presentarlo nel termine dell’anno alla Società, la quale trovandolo giusto ne fa il saldo.
30. Le sue funzioni sono annue; ma può rieleggersi indefinitamente.

Sedute
31. Le sedute sono alcune ordinarie, altre straordinarie.
32. Si terrà una seduta ordinaria almeno ogni mese, esclusi quelli di luglio, agosto, settembre e ottobre.
33. Due di queste sono pubbliche, una cioè nel principio di novembre, e l’altra nel mese di giugno. Di queste si porge avviso al pubblico, mediante un preven­tivo affisso.
34. Nella pubblica adunanza di novembre, il segretario apre la seduta con analoga prolusione: indi legge i rapporti dei censori sulle memorie e soggetti proposti pel concorso dei premi: dopo di che il presidente ne fa la distribuzio­ne. Finalmente il professore di agraria ne fa il prospetto delle operazioni da eseguirsi nel corso dell’anno.
35. Nella pubblica adunanza di giugno, il segretario rende conto degli oggetti più importanti, di cui si è occupata la Società durante l’anno. Nella stessa ma­niera il direttore dell’Orto presenta il quadro dettagliato delle esperienze fatte in detto tempo, quello delle osservazioni meteorologiche, ed i risultati delle altre osservazioni.
36. Nelle sedute ordinarie non è libero accesso se non ai soli soci. Questi però potranno introdurre qualche altra persona con la intelligenza del presidente.
37. Le sedute straordinarie si terranno ogni qualvolta le circostanze lo richeg­giano. Il presidente convoca la Società, prevenendo i soci con un invito.
38. Perché ogni seduta sia legale, è necessario che il numero dei soci sedenti riuniti non sia minore di dieci.

Premi
39. La Società riconosce tanto il merito scientifico, quanto l’industria.
40. Distribuisce quindi due sorte di premi, l’una destinata al primo, l’altra alla seconda.
41. Conseguiranno il premio decretato al merito quelle persone che con me­morie avranno meglio risposto ai quesiti teorici presentati alla Società.
42. Ottengono il premio dovuto all’industria quegli agricoltori che meglio eseguito avranno qualche lavoro proposto dalla Società.
43. I quesiti si rendono noti colle stampe.
44. I lavori da farsi vengono annunziati col mezzo dei soci corrispondenti, i quali procureranno di dare ad essi tutta la pubblicità nel loro cantone, median­te l’avviso dei parroci rispettivi.
45. Le memorie concernenti i quesiti si dirigono al segretario della Società, contrassegnate con qualche particolare epigrafe, e col nome dell’autore occul­tato in viglietto sigillato.
46. La stessa epigrafe che sarà in testa della memoria, deve essere notata sovra il viglietto, che occulta il nome dell’autore.
47. Tali memorie potranno essere presentate anche dai soci, i quali però do­vranno osservar sempre le medesime cautele, perché resti celato l’autore fino al giudizio, che ne debbono portare i censori .